Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, obbligo e tutela per il datore di lavoro

Il documento di valutazione dei rischi, cos’è?

Il DVR, ovvero Documento di Valutazione dei Rischi, è uno strumento grazie al quale il datore di lavoro deve valutare la probabilità che si verifichi un evento dannoso all’interno della propria azienda che possa coinvolgere i dipendenti, la struttura e in generale il luogo in cui si svolgono le attività. Questo documento si basa sull’individuazione e valutazione dei potenziali rischi e potenziali danni derivanti da esso. Il DVR diviene uno strumento fondamentale perché attraverso lo studio dei rischi vengono definite le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante ogni processo produttivo ed in ogni area specifica, con la finalità di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile l’entità del danno conseguente.
La mancata redazione del DVR espone al rischio di pesanti sanzioni fino ad arrivare alla sospensione dell’attività. Il DVR però, non è solo un obbligo per il datore di lavoro, ma è anche e soprattutto lo strumento che gli permette di di-mostrare, in caso di controversie o infortuni, di aver fatto il possibile per ridurre al massimo i rischi potenziali per la salute dei dipendenti.

Cosa indica la normativa

La normativa sul documento di valutazione rischi è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.e indica dettagliatamente ogni aspetto che va considerato. I vari aspetti infatti non si limitano ai rischi generici ma affrontano esplicitamente anche rischi specifici. Ad esempio, devono essere tenuti in considerazione rischi quali lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Questi sono criteri che assieme a rischi specifici (ancora causa di malattia professionale come rumore o movimentazione manuale dei carichi) e ai rischi emergenti hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende. L’obbligo di redazione del DVR vale per tutti i datori di lavoro che abbiano almeno un dipendente e indica inoltre che venga designato un RSPP (Responsabile di Sicurezza Prevenzione e Protezione): questi adempimenti sono sempre necessari, a carico del Datore di Lavoro e non delegabili.

La redazione del DVR

La redazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, tipologia degli ambienti di lavoro, sostanze pericolose / impianti / attrezzature, registro delle manutenzioni sugli impianti, ordini di servizio, dati sugli infortuni occorsi, eventuali denunce di malattia professionale e verbali di prescrizione degli organi di vigilanza, conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

Le figure coinvolte nella redazione del DVR

Per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), obbligo a carico del Datore di Lavoro, è previsto il supporto di RSPP, del Medico Competente oltre che la consultazione del RLS. Lo stesso RSPP diventa quindi fondamentale nella redazione del DVR perché oltre ad affiancare il Datore di Lavoro in fase di valutazione, contribuisce all’elaborazione delle misure di protezione e prevenzione.

L’RSPP, a seconda dell’assetto aziendale e della realtà lavorativa, può essere interno od esterno.

Scopri qui i servizi di Sicurnet Milano per gli incarichi di RSPP esterno e di supporto alla redazione del DVR, il servizio comprende sia l’assunzione dell’incarico che la redazione del DVR, oltre al riepilogo periodico degli adempimenti/affiancamento periodico nella gestione degli adempimenti e un servizio di consulenza online.

Un’altra figura di supporto nella valutazione dei rischi è il Medico Competente che si occupa, nei casi previsti dalla normativa, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

L’ultima figura coinvolta è il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi.

Queste quattro figure professionali sono quelle tenute a garantire che il DVR sia stato stilato correttamente e abbia “data certa” attraverso, ad esempio, l’invio a mezzo posta elettronica certificata oppure che abbia “attestazione della data certa” timbrando e sottoscrivendo il documento nella sua interezza.

Lo scopo di questa prassi è quello di fornire una prova documentale che dimostri di aver effettuato la valutazione dei rischi antecedentemente ad un’ispezione degli enti preposti o al verificarsi di un eventuale infortunio.

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