Il documento di valutazione dei rischi o DVR (non sai cos’è? vai al nostro articolo) deve essere aggiornato con costanza affinché rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda e deve essere mantenuto per tutto il ciclo di vita dell’azienda stessa.
Così come non è corretto parlare di scadenza del documento di valutazione rischi, perché appunto va riveduto costantemente, è giusto definirlo uno strumento dinamico che costituisce una parte integrante di tutti cambiamenti aziendali.
Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i definisce ove vi è un obbligo tassativo di aggiornamento come ad esempio per gli agenti fisici ma, indipendentemente dalla cogenza normativa.
Il documento andrà aggiornato ogni volta che:
- vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
- vengono introdotte nuove mansioni
- acquisto di nuove macchine/attrezzature
- in caso di trasferimento dell’azienda.
Perché aggiornare il DVR se in azienda non è cambiato nulla?
Nell’ottica del miglioramento della sicurezza, il Datore di lavoro è tenuto a garantire la corretta manutenzione delle attrezzature e degli impianti, il corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e garantire l’aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori, inoltre, nel periodo di tempo che intercorre tra la redazione del DVR e il suo aggiornamento a livello normativo può accadere che:
- siano uscite novità che riguardano l’introduzione di nuovi rischi;
- siano state introdotte nuove metodologie di valutazione dei rischi, annullando le precedenti;
- sia possibile adottare nuove procedure di sicurezza che prima non erano ritenute necessarie;
- alla luce di nuovi studi e ricerche alcune mansioni necessitano di sorveglianza sanitaria.
In generale è sempre meglio valutare in maniera più approfondita alcuni rischi che prima non erano stati considerati rilevanti.
Quando si aggiorna il DVR bisogna rifare le nomine (RSPP, addetti emergenze, medico, ecc.)?
No. Le nomine devono essere rinnovate solo dopo revoca o dimissioni dall’incarico della persona. Non è pertanto necessario procedere con una nuova nomina se il DVR viene aggiornato.
Cosa non deve mai mancare nel DVR?
- Valutazione dei rischi
- Dati aziendali
- Elenco attrezzature/impianti/sostanze pericolose
- Nominativi lavoratori e mansionario
- Nominativi delle figure della sicurezza
- Il metodo che è stato applicato per la valutazione dei rischi
- Il programma di miglioramento
- Le firme di DDL, RSPP, RLS, MC.
Come dimostro di aver attuato il programma di miglioramento?
Per alcuni interventi organizzativi o documentali, la cui realizzazione era già in programma, è sufficiente tenere a disposizione attestati, perizie, verbali, nomine ecc.. Per altri interventi è comunque possibile redigere un breve verbale, firmato dal DDL, in cui si dichiara che è stato implementato l’intervento previsto. Lo scritto sarà poi allegato alla documentazione della sicurezza aziendale.
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