Come approfondito nei precedenti articoli l’incarico di RSPP, ovvero il Responsabile Prevenzione e Protezione può essere gestito trovando una figura all’interno dell’azienda o affidando il compito ad una figura esterna. Per questo specifico incarico gli artt.32 e 33 del D.Lgs.81/08 e.s.m.i disciplina i requisiti professionali ed i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in sigla RSPP.
Rappresenta una delle figure cardini per progettare e realizzare l’impianto della sicurezza negli ambienti di lavoro, la sua funzione principale è quella di coadiuvare il datore di lavoro nell’analisi e nella valutazione dei rischi, con l’obiettivo di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi, trovi un approfondimento in questo articolo) obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore dipendente.
Il D.Lgs.81/08 e.s.m.i riconosce in capo al datore di lavoro l’obbligo indelegabile di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con “facoltà » di scegliere tra un RSPP interno ed un RSPP esterno all’azienda, oppure di auto nominarsi avendone i requisiti richiesti. Requisiti che sono di natura scolastica e formativa: titolo di studio e attestati di formazione professionale.
L’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stabilisce i casi in cui il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno all’Azienda:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/1999, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del 2 del D.Lgs. 334/1999
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori.
Il Datore di Lavoro, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Negli stessi casi il Datore di lavoro può affidare l’incarico di RSPP ad un consulente esterno in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Con Sicurnet Milano puoi affidarti a chi si occupa di sicurezza e prevenzione con professionalità e competenza. Scopri con noi qui i nostri servizi e gli incarichi che possiamo svolgere per la miglior sicurezza della tua azienda e non esitare a contattarci per qualsiasi richiesta.